Il Punto
G. SPORTIVO - Coppa Italia, 35mila euro di ammenda con diffida al Napoli, 1 turno di stop per Diawara
07.04.2017 13:44 di Napoli Magazine

NAPOLI - Di seguito, il Comunicato Ufficiale n.175, con i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle gare di ritorno delle Semifinali di TIM Cup 2016/2017. 

 

A) RISULTATI DI GARE

 

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte: TIM CUP Gare del 4-5 aprile 2017 - Semifinale ritorno Napoli-Juventus 3-2 Roma-Lazio 3-2

 

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 aprile 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

 

" " " N. 74 TIM CUP Gare del 4-5 aprile 2017 - Semifinale ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

 

Gara soc. ROMA – soc. LAZIO del 4 aprile 2017 Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale all’indirizzo del calciatore della AS Roma Rudiger e del calciatore della SS Lazio Lukaku, in particolare effettuati, rispettivamente, all’ 8° del primo tempo (4 secondi) ed al 2° del secondo tempo (tre secondi);

 

175/464 COMUNICATO UFFICIALE N. 175 DEL 7 aprile 2017 175/465

 

considerato che i suddetti cori, di certo deprecabili e provenienti in entrambi i casi (in disparte la percentuale indicativa riportata) da un numero cospicuo di sostenitori (nell’ordine di diverse migliaia), risultano essere stati percepiti nell’intero impianto in base al posizionamento dei rappresentanti della Procura, ma non assurgono tuttavia, per dimensione reale del fenomeno, attesa la loro durata complessiva e non sistematicità, ad una rilevanza tale da giustificare l’applicazione della sanzione prevista, al minimo edittale, dal CGS; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società Roma e Lazio.

 

************ a) SOCIETA'

 

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali ritorno sostenitori delle Società Lazio e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori

 

************ Ammenda di € 35.000,00 con diffida: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 3 e 4 CGS, per non avere impedito l'ingresso sul terreno di giuoco di un proprio sostenitore che causava la sospensione della gara di circa 40 secondi; per avere inoltre, ai sensi dell'art. 14 commi 1 e 2 CGS, suoi sostenitori, al termine della gara, mentre l'Arbitro ed i calciatori della squadra avversaria rientravano negli spogliatoi, lanciato alcune bottigliette di plastica piene d'acqua in direzione degli stessi, una delle quali colpiva al petto un calciatore della squadra avversaria causandogli dolore; con recidiva specifica; per avere infine, al termine della gare, rivolto all'Arbitro cori offensivi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

b) CALCIATORI

 

CALCIATORI NON ESPULSI

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

 

DIAWARA Amadou (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

 

175/466 PJANIC Miralem (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

 

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE

 

MAKSIMOVIC Nikola (Napoli)

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

 

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE

 

ALVES DA SILVA Daniel (Juventus) CALLEJON BUENO Jose Maria (Napoli) CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus) DZEKO Edin (Roma) GHOULAM Faouzi (Napoli) KOULIBALY Kalidou (Napoli) LUKAKU MENAMA Jordan Zacharie (Lazio) NAINGGOLAN Radja (Roma) PAREDES Leandro Daniel (Roma) PEREIRA GOMES Felipe Anderson (Lazio) RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Juventus)

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE) PEROTTI ALMEIRA Diego (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

 

Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea

ULTIMISSIME IL PUNTO
TUTTE LE ULTIMISSIME
NOTIZIE SUCCESSIVE >>>
G. SPORTIVO - Coppa Italia, 35mila euro di ammenda con diffida al Napoli, 1 turno di stop per Diawara

di Napoli Magazine

07/04/2024 - 13:44

NAPOLI - Di seguito, il Comunicato Ufficiale n.175, con i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle gare di ritorno delle Semifinali di TIM Cup 2016/2017. 

 

A) RISULTATI DI GARE

 

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte: TIM CUP Gare del 4-5 aprile 2017 - Semifinale ritorno Napoli-Juventus 3-2 Roma-Lazio 3-2

 

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 aprile 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

 

" " " N. 74 TIM CUP Gare del 4-5 aprile 2017 - Semifinale ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

 

Gara soc. ROMA – soc. LAZIO del 4 aprile 2017 Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale all’indirizzo del calciatore della AS Roma Rudiger e del calciatore della SS Lazio Lukaku, in particolare effettuati, rispettivamente, all’ 8° del primo tempo (4 secondi) ed al 2° del secondo tempo (tre secondi);

 

175/464 COMUNICATO UFFICIALE N. 175 DEL 7 aprile 2017 175/465

 

considerato che i suddetti cori, di certo deprecabili e provenienti in entrambi i casi (in disparte la percentuale indicativa riportata) da un numero cospicuo di sostenitori (nell’ordine di diverse migliaia), risultano essere stati percepiti nell’intero impianto in base al posizionamento dei rappresentanti della Procura, ma non assurgono tuttavia, per dimensione reale del fenomeno, attesa la loro durata complessiva e non sistematicità, ad una rilevanza tale da giustificare l’applicazione della sanzione prevista, al minimo edittale, dal CGS; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società Roma e Lazio.

 

************ a) SOCIETA'

 

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali ritorno sostenitori delle Società Lazio e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori

 

************ Ammenda di € 35.000,00 con diffida: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 3 e 4 CGS, per non avere impedito l'ingresso sul terreno di giuoco di un proprio sostenitore che causava la sospensione della gara di circa 40 secondi; per avere inoltre, ai sensi dell'art. 14 commi 1 e 2 CGS, suoi sostenitori, al termine della gara, mentre l'Arbitro ed i calciatori della squadra avversaria rientravano negli spogliatoi, lanciato alcune bottigliette di plastica piene d'acqua in direzione degli stessi, una delle quali colpiva al petto un calciatore della squadra avversaria causandogli dolore; con recidiva specifica; per avere infine, al termine della gare, rivolto all'Arbitro cori offensivi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

b) CALCIATORI

 

CALCIATORI NON ESPULSI

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

 

DIAWARA Amadou (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

 

175/466 PJANIC Miralem (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

 

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE

 

MAKSIMOVIC Nikola (Napoli)

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

 

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE

 

ALVES DA SILVA Daniel (Juventus) CALLEJON BUENO Jose Maria (Napoli) CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus) DZEKO Edin (Roma) GHOULAM Faouzi (Napoli) KOULIBALY Kalidou (Napoli) LUKAKU MENAMA Jordan Zacharie (Lazio) NAINGGOLAN Radja (Roma) PAREDES Leandro Daniel (Roma) PEREIRA GOMES Felipe Anderson (Lazio) RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Juventus)

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE) PEROTTI ALMEIRA Diego (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

 

Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea