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GIUDICE SPORTIVO - Serie A, ammenda di 30mila euro e diffida al Verona per i cori contro i napoletani, un turno di stop per Hysaj
22.08.2017 13:19 di Napoli Magazine

Di seguito, il Comunicato Ufficiale n.27, con i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle gare della 1ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2017/2018.

 

A) RISULTATI DI GARE

 

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

 

SERIE A TIM

 

Gare del 19-20 agosto 2017 – Prima giornata andata

 

Atalanta-Roma 0-1
Bologna-Torino 1-1
Crotone-Milan 0-3
Hellas Verona-Napoli 1-3
Internazionale-Fiorentina 3-0
Juventus-Cagliari 3-0
Lazio-Spal 2013 0-0
Sampdoria-Benevento 2-1
Sassuolo-Genoa 0-0
Udinese-Chievo Verona 1-2

 

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

Il Sostituto Giudice Sportivo prof Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 22 agosto 2017, ha
assunto le decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 5

 

SERIE A TIM
Gare del 19-20 agosto 2017 – Prima giornata andata

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
27/58

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 22 agosto 2017 
27/59

 

Gara soc. LAZIO – soc. SPAL 2013
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale si attesta, tra l’altro, che, nel
corso del primo tempo, dalla Curva Nord, occupata dai sostenitori della società Lazio, si sono
levati ripetutamente cori insultanti nei confronti del portiere della squadra avversaria;
considerato che, a giudizio di questo Giudice, impregiudicate le relative decisioni, appare
opportuno acquisire ulteriori informazioni e dettagli al fine di poter verificare la sussistenza dei
presupposti della condotta discriminatoria sanzionabile ai sensi dell’art. 11 CGS;
manda
al sig. Procuratore Federale affinché voglia disporre gli opportuni accertamenti, i cui risultati
dovranno essere comunicati con la massima sollecitudine possibile e comunque entro e non oltre
venerdì 1° settembre 2017 alle ore 12, al fine di stabilire:
A) la dimensione concreta di tali cori in relazione agli effettivi occupanti il settore Curva Nord al
momento della relativa esecuzione, tenuto conto che dagli organi di informazione si è appreso
che buona parte dei sostenitori della società Lazio avrebbe abbandonato il settore Curva Nord
prima dell'inizio della partita quale manifestazione di polemica nei confronti dell'operato delle
Forze dell'Ordine che avevano disposto la rimozione di uno striscione;
B) quante volte tali cori si siano effettivamente ripetuti, la relativa tempistica e la loro rispettiva
percettibilità;
C) se i fischi provenienti dalla restante parte dei sostenitori della società Lazio, segnalati nella
relazione dei collaboratori della Procura federale, debbano essere riferiti ai soli episodi
verificatisi al 38° secondo del primo minuto di giuoco ed al nono minuto di giuoco ovvero a tutti
gli episodi verificatisi durante il primo tempo dell'incontro.

 

a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori
delle Società Atalanta, Bologna, Internazionale, Milan e Napoli hanno, in violazione della
normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, 
27/60
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
**********

 

Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Soc. HELLAS VERONA per avere la maggior parte dei suoi sostenitori (80% circa) sistemati nella tribuna superiore est - riconducibili alla tifoseria normalmente occupante la Curva sud, settore nell’occasione rimasto chiuso in esecuzione di precedente provvedimento del Giudice sportivo della LNPB (C.U. 111 del 3 maggio 2017) – intonato, all'8° ed al 23° del primo tempo, cori comportanti offesa, denigrazione ed insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei sostenitori della società Napoli, e per avere, durante il corso dell'intera gara, ripetutamente rivolto cori beceri nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

 

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato, al 31° del primo tempo, cinque fumogeni nel settore occupato dalla tifoseria avversaria ed, al 35° del primo tempo, un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, intonato un coro denigratorio di matrice territoriale.

 

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CROTONE per non avere impedito la presenza nella zona spogliatoi, al termine della gara, di venti persone non autorizzate.

 

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, esposto per circa due minuti uno striscione di circa dieci metri recante una scritta offensiva nei confronti di un tesserato della società Lazio; striscione rimosso a seguito dell'intervento dei responsabili dell'Ordine Pubblico.

 

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
 

 

HYSAJ Elseid (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CECCHERINI Federico (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario
in possesso di una chiara occasione da rete. 

 

27/61
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

 

AMMONIZIONE

 

PRIMA SANZIONE

 

LICHTSTEINER Stephan (Juventus)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

 

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

 

ANGELLA Gabriele (Udinese)
BARRETO Edgar Osvaldo (Sampdoria)
BONUCCI Leonardo (Milan)
BORRIELLO Marco (Spal 2013)
CATALDI Danilo (Benevento)
CUTRONE Patrick (Milan)
DE MAIO Sebastien (Bologna)
DEFREL Gregoire (Roma)
DEL PINTO Lorenzo (Benevento)
DUSSENNE Noe Georges (Crotone)
FORTUNA Wallace (Lazio)
GENTILETTI Santiago Juan (Genoa)
HEURTAUX Thomas (Hellas Verona)
LOCATELLI Manuel (Milan)
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
NAINGGOLAN Radja (Roma)
PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa)
POLITANO Matteo (Sassuolo)
PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna)
RIGONI Nicola (Chievo Verona)
RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)
ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio)
ROSSETTINI Luca (Genoa)
SANCHEZ MORENO Carlos Alberto (Fiorentina)
SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)
TOLOI Rafael (Atalanta)
VIVIANI Federico (Spal 2013)
27/62

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

 

CACCIATORE Fabrizio (Chievo Verona)
GIACCHERINI Emanuele (Napoli)
PERICA Stipe (Udinese)

 

Il Sostituto Giudice Sportivo: prof. Alessandro Zampone

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di Napoli Magazine

22/08/2024 - 13:19

Di seguito, il Comunicato Ufficiale n.27, con i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle gare della 1ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2017/2018.

 

A) RISULTATI DI GARE

 

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

 

SERIE A TIM

 

Gare del 19-20 agosto 2017 – Prima giornata andata

 

Atalanta-Roma 0-1
Bologna-Torino 1-1
Crotone-Milan 0-3
Hellas Verona-Napoli 1-3
Internazionale-Fiorentina 3-0
Juventus-Cagliari 3-0
Lazio-Spal 2013 0-0
Sampdoria-Benevento 2-1
Sassuolo-Genoa 0-0
Udinese-Chievo Verona 1-2

 

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

Il Sostituto Giudice Sportivo prof Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 22 agosto 2017, ha
assunto le decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 5

 

SERIE A TIM
Gare del 19-20 agosto 2017 – Prima giornata andata

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
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COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 22 agosto 2017 
27/59

 

Gara soc. LAZIO – soc. SPAL 2013
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale si attesta, tra l’altro, che, nel
corso del primo tempo, dalla Curva Nord, occupata dai sostenitori della società Lazio, si sono
levati ripetutamente cori insultanti nei confronti del portiere della squadra avversaria;
considerato che, a giudizio di questo Giudice, impregiudicate le relative decisioni, appare
opportuno acquisire ulteriori informazioni e dettagli al fine di poter verificare la sussistenza dei
presupposti della condotta discriminatoria sanzionabile ai sensi dell’art. 11 CGS;
manda
al sig. Procuratore Federale affinché voglia disporre gli opportuni accertamenti, i cui risultati
dovranno essere comunicati con la massima sollecitudine possibile e comunque entro e non oltre
venerdì 1° settembre 2017 alle ore 12, al fine di stabilire:
A) la dimensione concreta di tali cori in relazione agli effettivi occupanti il settore Curva Nord al
momento della relativa esecuzione, tenuto conto che dagli organi di informazione si è appreso
che buona parte dei sostenitori della società Lazio avrebbe abbandonato il settore Curva Nord
prima dell'inizio della partita quale manifestazione di polemica nei confronti dell'operato delle
Forze dell'Ordine che avevano disposto la rimozione di uno striscione;
B) quante volte tali cori si siano effettivamente ripetuti, la relativa tempistica e la loro rispettiva
percettibilità;
C) se i fischi provenienti dalla restante parte dei sostenitori della società Lazio, segnalati nella
relazione dei collaboratori della Procura federale, debbano essere riferiti ai soli episodi
verificatisi al 38° secondo del primo minuto di giuoco ed al nono minuto di giuoco ovvero a tutti
gli episodi verificatisi durante il primo tempo dell'incontro.

 

a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori
delle Società Atalanta, Bologna, Internazionale, Milan e Napoli hanno, in violazione della
normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, 
27/60
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
**********

 

Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Soc. HELLAS VERONA per avere la maggior parte dei suoi sostenitori (80% circa) sistemati nella tribuna superiore est - riconducibili alla tifoseria normalmente occupante la Curva sud, settore nell’occasione rimasto chiuso in esecuzione di precedente provvedimento del Giudice sportivo della LNPB (C.U. 111 del 3 maggio 2017) – intonato, all'8° ed al 23° del primo tempo, cori comportanti offesa, denigrazione ed insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei sostenitori della società Napoli, e per avere, durante il corso dell'intera gara, ripetutamente rivolto cori beceri nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

 

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato, al 31° del primo tempo, cinque fumogeni nel settore occupato dalla tifoseria avversaria ed, al 35° del primo tempo, un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, intonato un coro denigratorio di matrice territoriale.

 

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CROTONE per non avere impedito la presenza nella zona spogliatoi, al termine della gara, di venti persone non autorizzate.

 

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, esposto per circa due minuti uno striscione di circa dieci metri recante una scritta offensiva nei confronti di un tesserato della società Lazio; striscione rimosso a seguito dell'intervento dei responsabili dell'Ordine Pubblico.

 

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
 

 

HYSAJ Elseid (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CECCHERINI Federico (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario
in possesso di una chiara occasione da rete. 

 

27/61
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

 

AMMONIZIONE

 

PRIMA SANZIONE

 

LICHTSTEINER Stephan (Juventus)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

 

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

 

ANGELLA Gabriele (Udinese)
BARRETO Edgar Osvaldo (Sampdoria)
BONUCCI Leonardo (Milan)
BORRIELLO Marco (Spal 2013)
CATALDI Danilo (Benevento)
CUTRONE Patrick (Milan)
DE MAIO Sebastien (Bologna)
DEFREL Gregoire (Roma)
DEL PINTO Lorenzo (Benevento)
DUSSENNE Noe Georges (Crotone)
FORTUNA Wallace (Lazio)
GENTILETTI Santiago Juan (Genoa)
HEURTAUX Thomas (Hellas Verona)
LOCATELLI Manuel (Milan)
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
NAINGGOLAN Radja (Roma)
PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa)
POLITANO Matteo (Sassuolo)
PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna)
RIGONI Nicola (Chievo Verona)
RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)
ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio)
ROSSETTINI Luca (Genoa)
SANCHEZ MORENO Carlos Alberto (Fiorentina)
SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)
TOLOI Rafael (Atalanta)
VIVIANI Federico (Spal 2013)
27/62

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

 

CACCIATORE Fabrizio (Chievo Verona)
GIACCHERINI Emanuele (Napoli)
PERICA Stipe (Udinese)

 

Il Sostituto Giudice Sportivo: prof. Alessandro Zampone