Azioni per il miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 193 del 18 giugno 2020
Ordinanza dirigenziale n. 784 del 24 novembre 2025.
Divieto fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, della circolazione su tutto il territorio cittadino di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1.
Divieto fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 della circolazione su tutto il territorio cittadino delle autovetture esclusivamente ad alimentazione diesel e dei veicoli commerciali ad alimentazione esclusivamente diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiori o uguali ad Euro 5 e dei motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 2.
Si ordina
A) Il divieto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, della circolazione su tutto il territorio cittadino di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1.
B) Il divieto fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, la circolazione su tutto il territorio cittadino delle seguenti categorie:
1. autovetture esclusivamente ad alimentazione diesel e veicoli commerciali ad alimentazione esclusivamente diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiore o uguali ad Euro 5;
2. motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 2.
Non sono soggetti a tale limitazione di traffico i seguenti assi viari:
- rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli;
- raccordo A1 Napoli-Roma;
- raccordo A3 Napoli-Salerno;
- strada regionale ex SS 162;
- raccordo viale Fulco di Calabria
In deroga al divieto di cui ai punti A) e B), potranno circolare:
a. quelle classificate come “auto d'epoca” e/o “storica”.
Gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli adibiti al trasporto disabili;
b. i soli veicoli di servizio: delle Forze dell'Ordine, del servizio autonomo Polizia locale del Comune di Napoli, della Protezione Civile, dei militari, dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
c. i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
d. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
e. gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l’indicazione della terapia, corredata da giorni ed orari di effettuazione;
f. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
g. gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi ed i bus turistici;
h. gli autoveicoli a noleggio di portata inferiore a 3,5 ton., motoveicoli e ciclomotori a noleggio e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e per gli esami di guida muniti di apposita scritta “scuola guida”; i. i veicoli intestati a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania con a bordo almeno.
i. i veicoli intestati a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania con a bordo almeno un cittadino non residente in Campania;
j. gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori; k. i veicoli di servizio dei Consoli di carriera e dei Consoli onorari con targa/contrassegno di riconoscimento;
Si dispone altresì, che:
1. Il servizio autonomo Polizia locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ivi inclusi provvedimenti di sospensione parziale della presente disposizione nel caso di forza maggiore, di interesse pubblico di scioperi nel settore del trasporto pubblico.
2. Il servizio autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per l’esatta osservanza della presente Disposizione.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso:
- alla Prefettura di Napoli, per quanto attiene al coordinamento delle Forze dell’ordine del territorio;
- alla Regione Campania Direzione – 50 06 00 – Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e L’Ecosistema;
- alla Regione Campania Direzione – UOD 50 06 04 - Sviluppo sostenibile - Acustica – Qualità dell’aria e radiazioni - Criticità ambientali in rapporto con la salute umana;
- all’ARPAC – Direzione generale;
- all’Area Sicurezza - Servizio Polizia Locale;
- alla U.O.A. Transizione ecologia e lotta al cambiamento climatico;
- al Servizio Comunicazione e Portale Web.
5. Avverso la presente disposizione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.
La dirigente del Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio
arch. Giuliana Vespere
Il dirigente del Servizio Viabilità e Traffico
ing. Edoardo Fusco
di Napoli Magazine
25/11/2025 - 16:46
Azioni per il miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 193 del 18 giugno 2020
Ordinanza dirigenziale n. 784 del 24 novembre 2025.
Divieto fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, della circolazione su tutto il territorio cittadino di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1.
Divieto fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 della circolazione su tutto il territorio cittadino delle autovetture esclusivamente ad alimentazione diesel e dei veicoli commerciali ad alimentazione esclusivamente diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiori o uguali ad Euro 5 e dei motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 2.
Si ordina
A) Il divieto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, della circolazione su tutto il territorio cittadino di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1.
B) Il divieto fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, la circolazione su tutto il territorio cittadino delle seguenti categorie:
1. autovetture esclusivamente ad alimentazione diesel e veicoli commerciali ad alimentazione esclusivamente diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiore o uguali ad Euro 5;
2. motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 2.
Non sono soggetti a tale limitazione di traffico i seguenti assi viari:
- rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli;
- raccordo A1 Napoli-Roma;
- raccordo A3 Napoli-Salerno;
- strada regionale ex SS 162;
- raccordo viale Fulco di Calabria
In deroga al divieto di cui ai punti A) e B), potranno circolare:
a. quelle classificate come “auto d'epoca” e/o “storica”.
Gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli adibiti al trasporto disabili;
b. i soli veicoli di servizio: delle Forze dell'Ordine, del servizio autonomo Polizia locale del Comune di Napoli, della Protezione Civile, dei militari, dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
c. i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
d. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
e. gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l’indicazione della terapia, corredata da giorni ed orari di effettuazione;
f. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
g. gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi ed i bus turistici;
h. gli autoveicoli a noleggio di portata inferiore a 3,5 ton., motoveicoli e ciclomotori a noleggio e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e per gli esami di guida muniti di apposita scritta “scuola guida”; i. i veicoli intestati a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania con a bordo almeno.
i. i veicoli intestati a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania con a bordo almeno un cittadino non residente in Campania;
j. gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori; k. i veicoli di servizio dei Consoli di carriera e dei Consoli onorari con targa/contrassegno di riconoscimento;
Si dispone altresì, che:
1. Il servizio autonomo Polizia locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ivi inclusi provvedimenti di sospensione parziale della presente disposizione nel caso di forza maggiore, di interesse pubblico di scioperi nel settore del trasporto pubblico.
2. Il servizio autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per l’esatta osservanza della presente Disposizione.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso:
- alla Prefettura di Napoli, per quanto attiene al coordinamento delle Forze dell’ordine del territorio;
- alla Regione Campania Direzione – 50 06 00 – Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e L’Ecosistema;
- alla Regione Campania Direzione – UOD 50 06 04 - Sviluppo sostenibile - Acustica – Qualità dell’aria e radiazioni - Criticità ambientali in rapporto con la salute umana;
- all’ARPAC – Direzione generale;
- all’Area Sicurezza - Servizio Polizia Locale;
- alla U.O.A. Transizione ecologia e lotta al cambiamento climatico;
- al Servizio Comunicazione e Portale Web.
5. Avverso la presente disposizione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.
La dirigente del Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio
arch. Giuliana Vespere
Il dirigente del Servizio Viabilità e Traffico
ing. Edoardo Fusco