Calcio
GIUDICE SPORTIVO - Serie A, 10mila euro di multa al Cagliari, ammende anche per Genoa, Frosinone e Torino
07.05.2024 16:37 di Napoli Magazine

Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le ammende per i club, dopo la 35esima giornata di Serie A.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle, dal 40° del primo tempo fino al termine della gara, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco.


Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni bicchieri di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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GIUDICE SPORTIVO - Serie A, 10mila euro di multa al Cagliari, ammende anche per Genoa, Frosinone e Torino

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07/05/2024 - 16:37

Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le ammende per i club, dopo la 35esima giornata di Serie A.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle, dal 40° del primo tempo fino al termine della gara, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco.


Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni bicchieri di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.