Calcio
GIUDICE SPORTIVO - Serie A, 10mila euro di multa per il Lecce, 4mila euro per la Juventus e 2mila euro per il Venezia
03.12.2024 13:44 di Napoli Magazine

Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le decisioni in merito a sanzioni o multe per le società del massimo campionato italiano in merito alla quattordicesima giornata:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, fumogeni e bottigliette di plastica nel recinto di giuoco e, per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato un accendino nel recinto di giuoco e, per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
107/300

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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GIUDICE SPORTIVO - Serie A, 10mila euro di multa per il Lecce, 4mila euro per la Juventus e 2mila euro per il Venezia

di Napoli Magazine

03/12/2024 - 13:44

Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le decisioni in merito a sanzioni o multe per le società del massimo campionato italiano in merito alla quattordicesima giornata:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, fumogeni e bottigliette di plastica nel recinto di giuoco e, per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato un accendino nel recinto di giuoco e, per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
107/300

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.