Il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastandrea, ha comunicato le ammende per sei squadre dopo la decima giornata:
"Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed un bicchiere di plastica semipieno sul terreno di giuoco ed alcuni bicchieri di plastica semipieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
di Napoli Magazine
31/10/2024 - 16:37
Il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastandrea, ha comunicato le ammende per sei squadre dopo la decima giornata:
"Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed un bicchiere di plastica semipieno sul terreno di giuoco ed alcuni bicchieri di plastica semipieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".