Calcio
GIUDICE SPORTIVO - Serie B, le decisioni al termine della 7a giornata di campionato: ammende per 8 società
20.10.2026 15:47 di Napoli Magazine
aA

Attraverso una nota ufficiale la Serie B ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della settima giornata di campionato.

"Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania
Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 20 ottobre
2026
Pubblicato in Milano il 20 ottobre 2026
 IL PRESIDENTE
 Paolo Bedin
" " " N. 11
SERIE BKT
Gare del 16-17-18 ottobre 2026 - Settima giornata andata
 
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
Ascoli-Empoli 1-1
Benevento-L.R. Vicenza 2-2
Carrarese-Modena 2-1
Cesena-Avellino 1-1
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
Juve Stabia-Südtirol 3-0
Mantova-Palermo 0-2
Padova-Virtus Entella 1-2
Pisa-Cremonese 3-1
Sampdoria-Arezzo 1-2
44/111
 
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con
riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata i sostenitori
delle Società Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Juve Stabia, Mantova, Padova, Pisa e Sampdoria
hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo
ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
rivolto cori beceri ai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 38° del primo tempo,
lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo, lanciato
un fumogeno sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto
per permetterne la rimozione e quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art.
29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CESENA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo,
rivolto cori beceri ai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 38° del primo tempo,
lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato
alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo,
lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a fermare il giuoco per circa un
minuto per permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. AREZZO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVE STABIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo
44/112
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. MANTOVA per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo,
lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1
lett. b) CGS
 
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FORTES LOPES Vasco Rafael (Südtirol): per avere, al 14° del secondo tempo, con il pallone non a
distanza di giuoco, colpito con una vigorosa manata al petto un calciatore della squadra avversaria.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
CALABRESI Arturo (Pisa): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
HENDERSON Liam (Sampdoria)
MAGNINO Luca (Empoli)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
BANI Mattia (Palermo)
GIUNTI Giovanni (Padova)
GUIEBRE Abdoul Razak (Ascoli)
ROCHA LIVRAMENTO DO ROSARIO Dailon (Hellas Verona)
SECONDA SANZIONE
BELLICH Marco (Juve Stabia)
BRIGHENTI Nicolò (L.R. Vicenza)
EKLU Shaka Mawuli (Arezzo)
LÉRIS Mehdi Pascal Marcel (Pisa)
MAITA Mattia (Benevento)
PRIMASSO Andrea (Pisa)
ROUHI Jonas Jakob (Carrarese)
RUGGERI Fabio Andrea (Carrarese)
SIBILLI Giuseppe (Juve Stabia)
VASIC Aljosa (Südtirol)
PRIMA SANZIONE
BARBIERI Tommaso (Cremonese)
BELLEMO Alessandro (L.R. Vicenza)
BOHINEN Emil (Cesena)
44/113
CAFERRI Lorenzo (L.R. Vicenza)
CASO Giuseppe (Modena)
CHIERICO Luca (Arezzo)
DELLI CARRI Filippo (Sampdoria)
FRANZONI Andrea (Virtus Entella)
IMPERIALE Marco (Catanzaro)
KARIC Nermin (Juve Stabia)
MARCONI Giacomo (Carrarese)
MORUZZI Brando (Avellino)
NASTI Marco (Cremonese)
PAPETTI Andrea (L.R. Vicenza)
PELLIZZARI Giulio (L.R. Vicenza)
SANTORO Simone (Modena)
STIVANELLO Riccardo (Südtirol)
VOGLIACCO Alessandro (Cremonese)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
ABIUSO Fabio (Carrarese)
PRIMA SANZIONE
ALESI Gabriele (Catanzaro)
MARRAS Tommaso Simone (Pisa)
VANNUCCHI Gianmarco (Benevento)
 
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €3.000,00
PAGLIUCA Guido (Carrarese): per avere, al 44° del primo tempo, contestato platealmente una
decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione entrava sul terreno di giuoco
assumendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, veniva trattenuto dei
dirigenti della propria società che provvedevano ad accompagnarlo fuori dal terreno di giuoco;
infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LOUREIRO BATISTA Bruno (Carrarese): per avere, al 24° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica,
contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
PERTICONE Romano (Cesena): per avere, al 44° del primo tempo, contestato in modo irrispettoso
l'operato arbitrale.
44/114
AMMONITI
TERZA SANZIONE
DIAMANTI Alessandro (Cesena)
SECONDA SANZIONE
BUCCHI Cristian (Arezzo)
PRIMA SANZIONE
CORRADI Bernardo (Sampdoria)
 
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BERTOLUZZA Emiliano (Südtirol): per avere, al 15° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica,
contestato platealmente una decisione arbitrale.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società.
 Il Giudice Sportivo
 avv. Emilio Battaglia
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di Napoli Magazine

20/10/2026 - 15:47

Attraverso una nota ufficiale la Serie B ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della settima giornata di campionato.

"Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania
Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 20 ottobre
2026
Pubblicato in Milano il 20 ottobre 2026
 IL PRESIDENTE
 Paolo Bedin
" " " N. 11
SERIE BKT
Gare del 16-17-18 ottobre 2026 - Settima giornata andata
 
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
Ascoli-Empoli 1-1
Benevento-L.R. Vicenza 2-2
Carrarese-Modena 2-1
Cesena-Avellino 1-1
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
Juve Stabia-Südtirol 3-0
Mantova-Palermo 0-2
Padova-Virtus Entella 1-2
Pisa-Cremonese 3-1
Sampdoria-Arezzo 1-2
44/111
 
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con
riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata i sostenitori
delle Società Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Juve Stabia, Mantova, Padova, Pisa e Sampdoria
hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo
ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
rivolto cori beceri ai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 38° del primo tempo,
lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo, lanciato
un fumogeno sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto
per permetterne la rimozione e quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art.
29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CESENA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo,
rivolto cori beceri ai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 38° del primo tempo,
lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato
alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo,
lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a fermare il giuoco per circa un
minuto per permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. AREZZO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVE STABIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo
44/112
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. MANTOVA per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo,
lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1
lett. b) CGS
 
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FORTES LOPES Vasco Rafael (Südtirol): per avere, al 14° del secondo tempo, con il pallone non a
distanza di giuoco, colpito con una vigorosa manata al petto un calciatore della squadra avversaria.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
CALABRESI Arturo (Pisa): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
HENDERSON Liam (Sampdoria)
MAGNINO Luca (Empoli)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
BANI Mattia (Palermo)
GIUNTI Giovanni (Padova)
GUIEBRE Abdoul Razak (Ascoli)
ROCHA LIVRAMENTO DO ROSARIO Dailon (Hellas Verona)
SECONDA SANZIONE
BELLICH Marco (Juve Stabia)
BRIGHENTI Nicolò (L.R. Vicenza)
EKLU Shaka Mawuli (Arezzo)
LÉRIS Mehdi Pascal Marcel (Pisa)
MAITA Mattia (Benevento)
PRIMASSO Andrea (Pisa)
ROUHI Jonas Jakob (Carrarese)
RUGGERI Fabio Andrea (Carrarese)
SIBILLI Giuseppe (Juve Stabia)
VASIC Aljosa (Südtirol)
PRIMA SANZIONE
BARBIERI Tommaso (Cremonese)
BELLEMO Alessandro (L.R. Vicenza)
BOHINEN Emil (Cesena)
44/113
CAFERRI Lorenzo (L.R. Vicenza)
CASO Giuseppe (Modena)
CHIERICO Luca (Arezzo)
DELLI CARRI Filippo (Sampdoria)
FRANZONI Andrea (Virtus Entella)
IMPERIALE Marco (Catanzaro)
KARIC Nermin (Juve Stabia)
MARCONI Giacomo (Carrarese)
MORUZZI Brando (Avellino)
NASTI Marco (Cremonese)
PAPETTI Andrea (L.R. Vicenza)
PELLIZZARI Giulio (L.R. Vicenza)
SANTORO Simone (Modena)
STIVANELLO Riccardo (Südtirol)
VOGLIACCO Alessandro (Cremonese)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
ABIUSO Fabio (Carrarese)
PRIMA SANZIONE
ALESI Gabriele (Catanzaro)
MARRAS Tommaso Simone (Pisa)
VANNUCCHI Gianmarco (Benevento)
 
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €3.000,00
PAGLIUCA Guido (Carrarese): per avere, al 44° del primo tempo, contestato platealmente una
decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione entrava sul terreno di giuoco
assumendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, veniva trattenuto dei
dirigenti della propria società che provvedevano ad accompagnarlo fuori dal terreno di giuoco;
infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LOUREIRO BATISTA Bruno (Carrarese): per avere, al 24° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica,
contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
PERTICONE Romano (Cesena): per avere, al 44° del primo tempo, contestato in modo irrispettoso
l'operato arbitrale.
44/114
AMMONITI
TERZA SANZIONE
DIAMANTI Alessandro (Cesena)
SECONDA SANZIONE
BUCCHI Cristian (Arezzo)
PRIMA SANZIONE
CORRADI Bernardo (Sampdoria)
 
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BERTOLUZZA Emiliano (Südtirol): per avere, al 15° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica,
contestato platealmente una decisione arbitrale.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società.
 Il Giudice Sportivo
 avv. Emilio Battaglia