Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, potrebbe essere messo fuori rosa dopo il suo mancato rientro dal Belgio. Ecco l'iter normativo previsto dal contratto collettivo dei calciatori di Serie A: “Quando le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione del Calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione scritta al Calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l’esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al Calciatore l’istanza arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, per la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della Retribuzione o di risoluzione). Nel medesimo procedimento, il Calciatore può richiedere la reintegrazione e/o risoluzione del contratto. In tutti gli altri casi, devono seguirsi le procedure previste dal Regolamento del Collegio arbitrale e pertanto il ricorso della Società deve contenere la proposta di provvedimento sanzionatorio, che deve essere inviata al Calciatore entro il termine perentorio di venti (20) giorni dalla conoscenza dell’inadempimento o dalla definitività del provvedimento di squalifica. In ogni ipotesi in cui il Calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l’obbligo della Società di fornire al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell’articolo 5.1.1, salva espressa rinuncia scritta del Calciatore”.
di Napoli Magazine
06/04/2026 - 14:25
Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, potrebbe essere messo fuori rosa dopo il suo mancato rientro dal Belgio. Ecco l'iter normativo previsto dal contratto collettivo dei calciatori di Serie A: “Quando le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione del Calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione scritta al Calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l’esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al Calciatore l’istanza arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, per la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della Retribuzione o di risoluzione). Nel medesimo procedimento, il Calciatore può richiedere la reintegrazione e/o risoluzione del contratto. In tutti gli altri casi, devono seguirsi le procedure previste dal Regolamento del Collegio arbitrale e pertanto il ricorso della Società deve contenere la proposta di provvedimento sanzionatorio, che deve essere inviata al Calciatore entro il termine perentorio di venti (20) giorni dalla conoscenza dell’inadempimento o dalla definitività del provvedimento di squalifica. In ogni ipotesi in cui il Calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l’obbligo della Società di fornire al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell’articolo 5.1.1, salva espressa rinuncia scritta del Calciatore”.