Regolamento d’uso dell'impianto Stadio San Paolo
(ex art. 1 septies D.L. 24/02/2003 n. 28, convertito in L.24/04/2003 n. 88 e successive modificazioni ed ex art. 4, co. 2 del D.M. 06 Giugno 2005 recante modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli d’accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 10.000 unità ).
Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:
Per “Stadio” o “Impianto Sportivo” si intende l’intera struttura dello Stadio San Paolo di Napoli e delle sue pertinenze, comprese quelle esterne, occupata o utilizzata dalla S.S. Calcio Napoli per le gare casalinghe.
Per “Club” o “S.S. Calcio Napoli” si intende la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.
Per “Evento” si intende ogni manifestazione sportiva che si svolge nello Stadio, organizzata e gestita dalla S.S. Calcio Napoli.
Per “G.O.S.” si intende il Gruppo Operativo per la Sicurezza per ogni manifestazione sportiva che si svolge nello Stadio.
L’acquisto del titolo valido per l’accesso e la permanenza dello Stadio in occasione dell’Evento, comporta l’accettazione incondizionata del presente “Regolamento d’uso dell’impianto Stadio San Paolo” e delle sue successive eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero essere apportate allo stesso, anche con carattere di temporaneità in relazione ad eventi specifici, da norme di legge, di efficacia nazionale o regionale, ovvero da provvedimenti amministrativi cogenti ovvero ancora da regolamenti o altre disposizioni federali, aventi a destinatari i Club.
La violazione o anche solo l’inosservanza grave dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dallo Stadio del contravventore, ferma ed impregiudicata l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente ed eventuale successiva.
In ogni caso, la vendita degli abbonamenti e dei titoli di accesso all’Impianto Sportivo, compresi quelli destinati al settore ospiti, sono condizionati alle indicazioni e alle diverse intese predisposte sia dal Ministero dell’Interno, sia dalle Autorità Federali che dagli Organismi di Pubblica Autorità.
Ferma restando la possibilità per la polizia giudiziaria di effettuare perquisizioni personali secondo le vigenti disposizioni di legge, con l’acquisto del titolo di accesso allo Stadio, lo spettatore aderisce al presente Regolamento d’uso dell’Impianto Sportivo e, conseguentemente, autorizza gli stewards ad effettuare controlli anche a mezzo di metaldetector finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli stewards, i quali possono rifiutare l’ingresso o allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a tali scrupolosi controlli, secondo la normativa vigente applicabile e quella qui di seguito indicata.
Pertanto, all’accesso ai varchi e per tutto il tempo di permanenza nello Stadio, i possessori di regolare titolo di accesso, che dovrà essere conservato fino all’uscita dall’Impianto Sportivo e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto, potranno essere sottoposti a tali controlli da parte degli stewards.
In relazione a quanto sopra, si ricorda che gli stewards della S.S. Calcio Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono giuridicamente equiparati agli “incaricati di un pubblico servizio”. In particolare, ad essi viene estesa la tutela prevista dagli artt. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale (ex art. 6 quater L.13/12/89 n. 401, così come integrata dall’art. 1 lett. c del D.L. 17/08/05 n. 162 convertito in L. 17/10/05 n. 210).
Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:
Essi potranno essere rilevati, constatati e contestati anche, eventualmente, attraverso le immagini registrate del sistema di videosorveglianza. L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà in qualsiasi momento imporre ulteriori divieti o prescrizioni.
La S.S. Calcio Napoli non provvede ad alcun servizio di custodia degli oggetti sopra indicati e di qualsivoglia altro oggetto.
Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati negli artt. 6 co. 1, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7 della L. 401 del 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni ed in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, quelli relativi alla violenza nel corso di competizioni agonistiche nonché al lancio di materiale pericoloso.
Si richiamano, altresì, le sanzioni penali previste dal D.L. 08/02/07 n. 8 convertito in L. 04/04/07 n. 41.
L’eventuale condanna ovvero anche semplice denuncia per uno degli illeciti penali o amministrativi previsti dalla normativa sugli stadi, ovvero qualsiasi altra violazione di questo regolamento, comporterà, come ulteriore sanzione, la possibilità che il Questore ovvero l’Autorità Giudiziaria emettano a carico del responsabile un divieto di accesso agli impianti sportivi (cd. daspo) da un minimo di uno ad un massimo di otto anni, nonché, per il Club, di applicare la revoca del gradimento ai sensi del Codice di Condotta.
In vigore dalla stagione calcistica 2007/2008, da ultimo modificato, in riunione G.O.S., il 24.09.2020
di Napoli Magazine
25/09/2020 - 10:15
Regolamento d’uso dell'impianto Stadio San Paolo
(ex art. 1 septies D.L. 24/02/2003 n. 28, convertito in L.24/04/2003 n. 88 e successive modificazioni ed ex art. 4, co. 2 del D.M. 06 Giugno 2005 recante modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli d’accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 10.000 unità ).
Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:
Per “Stadio” o “Impianto Sportivo” si intende l’intera struttura dello Stadio San Paolo di Napoli e delle sue pertinenze, comprese quelle esterne, occupata o utilizzata dalla S.S. Calcio Napoli per le gare casalinghe.
Per “Club” o “S.S. Calcio Napoli” si intende la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.
Per “Evento” si intende ogni manifestazione sportiva che si svolge nello Stadio, organizzata e gestita dalla S.S. Calcio Napoli.
Per “G.O.S.” si intende il Gruppo Operativo per la Sicurezza per ogni manifestazione sportiva che si svolge nello Stadio.
L’acquisto del titolo valido per l’accesso e la permanenza dello Stadio in occasione dell’Evento, comporta l’accettazione incondizionata del presente “Regolamento d’uso dell’impianto Stadio San Paolo” e delle sue successive eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero essere apportate allo stesso, anche con carattere di temporaneità in relazione ad eventi specifici, da norme di legge, di efficacia nazionale o regionale, ovvero da provvedimenti amministrativi cogenti ovvero ancora da regolamenti o altre disposizioni federali, aventi a destinatari i Club.
La violazione o anche solo l’inosservanza grave dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dallo Stadio del contravventore, ferma ed impregiudicata l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente ed eventuale successiva.
In ogni caso, la vendita degli abbonamenti e dei titoli di accesso all’Impianto Sportivo, compresi quelli destinati al settore ospiti, sono condizionati alle indicazioni e alle diverse intese predisposte sia dal Ministero dell’Interno, sia dalle Autorità Federali che dagli Organismi di Pubblica Autorità.
Ferma restando la possibilità per la polizia giudiziaria di effettuare perquisizioni personali secondo le vigenti disposizioni di legge, con l’acquisto del titolo di accesso allo Stadio, lo spettatore aderisce al presente Regolamento d’uso dell’Impianto Sportivo e, conseguentemente, autorizza gli stewards ad effettuare controlli anche a mezzo di metaldetector finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli stewards, i quali possono rifiutare l’ingresso o allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a tali scrupolosi controlli, secondo la normativa vigente applicabile e quella qui di seguito indicata.
Pertanto, all’accesso ai varchi e per tutto il tempo di permanenza nello Stadio, i possessori di regolare titolo di accesso, che dovrà essere conservato fino all’uscita dall’Impianto Sportivo e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto, potranno essere sottoposti a tali controlli da parte degli stewards.
In relazione a quanto sopra, si ricorda che gli stewards della S.S. Calcio Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono giuridicamente equiparati agli “incaricati di un pubblico servizio”. In particolare, ad essi viene estesa la tutela prevista dagli artt. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale (ex art. 6 quater L.13/12/89 n. 401, così come integrata dall’art. 1 lett. c del D.L. 17/08/05 n. 162 convertito in L. 17/10/05 n. 210).
Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:
Essi potranno essere rilevati, constatati e contestati anche, eventualmente, attraverso le immagini registrate del sistema di videosorveglianza. L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà in qualsiasi momento imporre ulteriori divieti o prescrizioni.
La S.S. Calcio Napoli non provvede ad alcun servizio di custodia degli oggetti sopra indicati e di qualsivoglia altro oggetto.
Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati negli artt. 6 co. 1, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7 della L. 401 del 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni ed in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, quelli relativi alla violenza nel corso di competizioni agonistiche nonché al lancio di materiale pericoloso.
Si richiamano, altresì, le sanzioni penali previste dal D.L. 08/02/07 n. 8 convertito in L. 04/04/07 n. 41.
L’eventuale condanna ovvero anche semplice denuncia per uno degli illeciti penali o amministrativi previsti dalla normativa sugli stadi, ovvero qualsiasi altra violazione di questo regolamento, comporterà, come ulteriore sanzione, la possibilità che il Questore ovvero l’Autorità Giudiziaria emettano a carico del responsabile un divieto di accesso agli impianti sportivi (cd. daspo) da un minimo di uno ad un massimo di otto anni, nonché, per il Club, di applicare la revoca del gradimento ai sensi del Codice di Condotta.
In vigore dalla stagione calcistica 2007/2008, da ultimo modificato, in riunione G.O.S., il 24.09.2020