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UFFICIALE - Caso DAZN, il CONI respinge il ricorso del Napoli, ecco il comunicato
08.11.2024 21:03 di Napoli Magazine

Il CONI ha respinto il ricorso della SSC Napoli sul caso DAZN, che risale alla scorsa stagione, quando il presidente Aurelio De Laurentiis affermò che il Napoli aveva chiuso con la piattaforma e le interviste le avrebbe rilasciate solo a Sky e Rai. La questione è finita in Tribunale e, dopo la prima sentenza in primo grado, anche in secondo grado il Napoli è tenuto pagare un'ammenda da 230mila euro. Ecco la nota:

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni.

HA ACCOLTO IL RICORSO E, PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO DELLA FISI, IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D’APPELLO, E HA CONFERMATO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE, con riferimento al ricorso iscritto al R.G. n. 37/2024, presentato, in data 5 luglio 2024, dal sig. Paolo Angeli contro la Procura Federale FISI avverso la decisione n. 007/2024 resa dalla Corte Federale d’Appello FISI, in funzione di Corte Sportiva d’Appello, nel procedimento disciplinare n. 257/2024, notificata al ricorrente, completa di motivazioni, in data 13 giugno 2024, che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione n. 006/2024 del Giudice Sportivo Nazionale, depositata in data 8 maggio 2024 e pubblicata in pari data, ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S. (con la quale, ritenute provate le violazioni, da parte del sig. Paolo Angeli, degli artt. 6.1, lett. a), d), f), del Regolamento Squadre Nazionale e degli artt. 223.1.1 e 223.1.2. del Regolamento Tecnico Federale Sci Alpino, è stata comminata, in capo al medesimo sig. Angeli, "la sanzione dell'ammonizione ad osservare in futuro le norme e le regole di condotta violate, con diffida a non reiterare l'infrazione commessa"), ha riformato la decisione del Giudice di prime cure e, confermata la responsabilità del sig. Paolo Angeli in ordine alle suddette violazioni, nonché ritenuta la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 58, punto 1, lett. a) e b,) R.G.S. FISI, ha irrogato, nei confronti dell'odierno ricorrente, la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività, con ritiro temporaneo della tessera, ex art. 55, punto c), lett. d), e 56, co. 1, lett. h), R.G.S. FISI, per la durata di 9 mesi; NULLA PER LE SPESE;

PRESO ATTO DELLA RINUNCIA PRESENTATA DAL RICORRENTE, HA DICHIARATO CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 41/2024, presentato, in data 8 agosto 2024, dal sig. Salvatore Tavano nei confronti dell'Ufficio della Procura Federale ACI-Sport e della AIKOA Racing S.r.l. avverso la sentenza n. 04/24, resa dalla Corte Sportiva di Appello della ACI Sport in data 5 luglio 2024, pubblicata e comunicata il successivo 22 luglio 2024, con la quale è stato rigettato l'appello del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 3, resa, in data 9 giugno 2024, dai Commissari Sportivi in occasione della Gara 1 della prova del Campionato TCR Italy 2024, che ha irrogato, a carico del sig. Salvatore Tavano, la penalità in tempo di 5 secondi, per violazione dell’art. 14.10, lett. l), RDS Velocità in Circuito 2024; NULLA PER LE SPESE;

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 49/2024, presentato, in data 13 settembre 2024, dalla S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0007/CFA2024-2025 (Registro procedimenti n. 0143/CFA/2023-2024), comunicata, quanto al dispositivo, il 10 luglio 2024, e, quanto alle motivazioni, il 17 luglio 2024, con cui è stato respinto il reclamo principale proposto dalla suddetta ricorrente, nonché accolto il reclamo incidentale proposto dalla LNPA, e, per l’effetto, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC n. 0249/TFNSD-2023-2024 del 7 giugno 2024 (con la quale era stato rideterminato il complessivo importo dovuto dalla società SSC Napoli S.p.A., per le violazioni contestate, in € 165.000,00), con conferma della sanzione comminata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A alla S.S.C. Napoli S.p.A., consistente nell’ammenda di € 230.000,00; PER L’EFFETTO, HA CONFERMATO LA DECISIONE IMPUGNATA; HA, ALTRESI’, LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA LNPA;

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 51/2024, presentato, in data 26 settembre 2024, dalla sig.ra Jolanta Dolak avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIG, comunicata in data 28 agosto 2024 (P.D. 7S/2024 – CSA 2/2024), con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della suddetta ricorrente ed in riforma della sentenza del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia del 22 maggio 2024, che aveva irrogato, a carico della sig.ra Jolanta Dolak, la sanzione del divieto di svolgere attività sportiva nell’ambito FIG per la durata di mesi 16 (determinata a seguito di riduzione di un terzo, ex art. 20, n. 2, R.G. della pena di 24 mesi), è stata ridotta la pena e, per l'effetto, è stata irrogata la sanzione del divieto di svolgere attività sportiva nell’ambito FIG per la durata di mesi 12; PER L’EFFETTO, HA CONFERMATO LA DECISIONE IMPUGNATA; HA, ALTRESI’, LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE NELLA MISURA DI €2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIG;

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 52/2024, presentato, in data 30 settembre 2024, dalla S.S. Brindisi Football Club S.r.l. contro la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC avverso la decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC n. 0021/CFA-2024-2025 (Registro procedimenti n. 0008/CFA/2024-2025 - Registro procedimenti n. 0009/CFA/2024-2025), depositata, completa di motivazioni, il 27 agosto 2024 e comunicata in pari data, con la quale sono stati respinti i reclami proposti dalla società ricorrente avverso le decisioni del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0013/TFNSD/2024-2025 del 17 luglio 2024 (che ha irrogato, a carico della S.S. Brindisi F.C. S.r.l., la penalizzazione di 4 punti, oltre € 2.000,00 di ammenda) e n. 0015/TFNSD/2024-2025 del 22 luglio 2024 (che ha irrogato, a carico della suddetta ricorrente, la penalizzazione di 2 punti, oltre a € 2.000,00 di ammenda); nonché avverso tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla decisione impugnata; PER L’EFFETTO, HA CONFERMATO LA DECISIONE IMPUGNATA; HA, ALTRESI’, LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIGC;

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 56/2024, presentato, in data 9 ottobre 2024, dalla G.S.D. F.C. Lunigiana Pontremolese 1919 nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 0031 della CFA del 16 settembre 2024, notificata nella medesima data, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC - LND, pubblicata con il C.U. n. 6 del 2 agosto 2024, che ha inflitto, a carico della G.S.D. F.C. Lunigiana Pontremolese 1919, le sanzioni di 10 punti di penalità, da scontarsi nella stagione sportiva 2024/2025, e di € 1.000,00 di ammenda; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

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08/11/2024 - 21:03

Il CONI ha respinto il ricorso della SSC Napoli sul caso DAZN, che risale alla scorsa stagione, quando il presidente Aurelio De Laurentiis affermò che il Napoli aveva chiuso con la piattaforma e le interviste le avrebbe rilasciate solo a Sky e Rai. La questione è finita in Tribunale e, dopo la prima sentenza in primo grado, anche in secondo grado il Napoli è tenuto pagare un'ammenda da 230mila euro. Ecco la nota:

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni.

HA ACCOLTO IL RICORSO E, PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO DELLA FISI, IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D’APPELLO, E HA CONFERMATO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE, con riferimento al ricorso iscritto al R.G. n. 37/2024, presentato, in data 5 luglio 2024, dal sig. Paolo Angeli contro la Procura Federale FISI avverso la decisione n. 007/2024 resa dalla Corte Federale d’Appello FISI, in funzione di Corte Sportiva d’Appello, nel procedimento disciplinare n. 257/2024, notificata al ricorrente, completa di motivazioni, in data 13 giugno 2024, che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione n. 006/2024 del Giudice Sportivo Nazionale, depositata in data 8 maggio 2024 e pubblicata in pari data, ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S. (con la quale, ritenute provate le violazioni, da parte del sig. Paolo Angeli, degli artt. 6.1, lett. a), d), f), del Regolamento Squadre Nazionale e degli artt. 223.1.1 e 223.1.2. del Regolamento Tecnico Federale Sci Alpino, è stata comminata, in capo al medesimo sig. Angeli, "la sanzione dell'ammonizione ad osservare in futuro le norme e le regole di condotta violate, con diffida a non reiterare l'infrazione commessa"), ha riformato la decisione del Giudice di prime cure e, confermata la responsabilità del sig. Paolo Angeli in ordine alle suddette violazioni, nonché ritenuta la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 58, punto 1, lett. a) e b,) R.G.S. FISI, ha irrogato, nei confronti dell'odierno ricorrente, la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività, con ritiro temporaneo della tessera, ex art. 55, punto c), lett. d), e 56, co. 1, lett. h), R.G.S. FISI, per la durata di 9 mesi; NULLA PER LE SPESE;

PRESO ATTO DELLA RINUNCIA PRESENTATA DAL RICORRENTE, HA DICHIARATO CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 41/2024, presentato, in data 8 agosto 2024, dal sig. Salvatore Tavano nei confronti dell'Ufficio della Procura Federale ACI-Sport e della AIKOA Racing S.r.l. avverso la sentenza n. 04/24, resa dalla Corte Sportiva di Appello della ACI Sport in data 5 luglio 2024, pubblicata e comunicata il successivo 22 luglio 2024, con la quale è stato rigettato l'appello del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 3, resa, in data 9 giugno 2024, dai Commissari Sportivi in occasione della Gara 1 della prova del Campionato TCR Italy 2024, che ha irrogato, a carico del sig. Salvatore Tavano, la penalità in tempo di 5 secondi, per violazione dell’art. 14.10, lett. l), RDS Velocità in Circuito 2024; NULLA PER LE SPESE;

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 49/2024, presentato, in data 13 settembre 2024, dalla S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0007/CFA2024-2025 (Registro procedimenti n. 0143/CFA/2023-2024), comunicata, quanto al dispositivo, il 10 luglio 2024, e, quanto alle motivazioni, il 17 luglio 2024, con cui è stato respinto il reclamo principale proposto dalla suddetta ricorrente, nonché accolto il reclamo incidentale proposto dalla LNPA, e, per l’effetto, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC n. 0249/TFNSD-2023-2024 del 7 giugno 2024 (con la quale era stato rideterminato il complessivo importo dovuto dalla società SSC Napoli S.p.A., per le violazioni contestate, in € 165.000,00), con conferma della sanzione comminata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A alla S.S.C. Napoli S.p.A., consistente nell’ammenda di € 230.000,00; PER L’EFFETTO, HA CONFERMATO LA DECISIONE IMPUGNATA; HA, ALTRESI’, LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA LNPA;

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 51/2024, presentato, in data 26 settembre 2024, dalla sig.ra Jolanta Dolak avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIG, comunicata in data 28 agosto 2024 (P.D. 7S/2024 – CSA 2/2024), con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della suddetta ricorrente ed in riforma della sentenza del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia del 22 maggio 2024, che aveva irrogato, a carico della sig.ra Jolanta Dolak, la sanzione del divieto di svolgere attività sportiva nell’ambito FIG per la durata di mesi 16 (determinata a seguito di riduzione di un terzo, ex art. 20, n. 2, R.G. della pena di 24 mesi), è stata ridotta la pena e, per l'effetto, è stata irrogata la sanzione del divieto di svolgere attività sportiva nell’ambito FIG per la durata di mesi 12; PER L’EFFETTO, HA CONFERMATO LA DECISIONE IMPUGNATA; HA, ALTRESI’, LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE NELLA MISURA DI €2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIG;

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 52/2024, presentato, in data 30 settembre 2024, dalla S.S. Brindisi Football Club S.r.l. contro la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC avverso la decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC n. 0021/CFA-2024-2025 (Registro procedimenti n. 0008/CFA/2024-2025 - Registro procedimenti n. 0009/CFA/2024-2025), depositata, completa di motivazioni, il 27 agosto 2024 e comunicata in pari data, con la quale sono stati respinti i reclami proposti dalla società ricorrente avverso le decisioni del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0013/TFNSD/2024-2025 del 17 luglio 2024 (che ha irrogato, a carico della S.S. Brindisi F.C. S.r.l., la penalizzazione di 4 punti, oltre € 2.000,00 di ammenda) e n. 0015/TFNSD/2024-2025 del 22 luglio 2024 (che ha irrogato, a carico della suddetta ricorrente, la penalizzazione di 2 punti, oltre a € 2.000,00 di ammenda); nonché avverso tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla decisione impugnata; PER L’EFFETTO, HA CONFERMATO LA DECISIONE IMPUGNATA; HA, ALTRESI’, LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIGC;

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 56/2024, presentato, in data 9 ottobre 2024, dalla G.S.D. F.C. Lunigiana Pontremolese 1919 nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 0031 della CFA del 16 settembre 2024, notificata nella medesima data, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC - LND, pubblicata con il C.U. n. 6 del 2 agosto 2024, che ha inflitto, a carico della G.S.D. F.C. Lunigiana Pontremolese 1919, le sanzioni di 10 punti di penalità, da scontarsi nella stagione sportiva 2024/2025, e di € 1.000,00 di ammenda; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.