Calcio
FIGC - Commissariamento ed elezioni: cosa prevede lo Statuto del CONI
06.10.2026 14:49 di Napoli Magazine
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È lo Statuto del Coni a regolare il commissariamento delle Federazioni Sportive, dunque anche quello della Figc. In caso di gravi irregolarità "accertate nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi", l'articolo 21 comma 4 dello Statuto della federcalcio stabilisce le modalità con cui si svolgono le elezioni per presidente e consiglio federale. Tra la convocazione e l'assemblea serviranno almeno 60 giorni e "le candidature a presidente federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria federale almeno 40 giorni prima dell'assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea". Il regolamento elettorale Figc prevede che "le candidature devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della Figc per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati di almeno una Lega o una componente tecnica" e anche dal certificato di possesso di una tessera federale, visto quanto accaduto proprio in questa vicenda. Con il commissariamento (la cui durata massima non può essere superiore ai sei mesi), il consiglio federale di fatto decade insieme al presidente, come previsto dall'articolo 24. Gli organi, però, restano in prorogatio per garantire l'ordinaria amministrazione e gli atti considerati conservativi o indifferibili fino alla ricostruzione della nuova governance federale.

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FIGC - Commissariamento ed elezioni: cosa prevede lo Statuto del CONI

di Napoli Magazine

06/10/2026 - 14:49

È lo Statuto del Coni a regolare il commissariamento delle Federazioni Sportive, dunque anche quello della Figc. In caso di gravi irregolarità "accertate nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi", l'articolo 21 comma 4 dello Statuto della federcalcio stabilisce le modalità con cui si svolgono le elezioni per presidente e consiglio federale. Tra la convocazione e l'assemblea serviranno almeno 60 giorni e "le candidature a presidente federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria federale almeno 40 giorni prima dell'assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea". Il regolamento elettorale Figc prevede che "le candidature devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della Figc per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati di almeno una Lega o una componente tecnica" e anche dal certificato di possesso di una tessera federale, visto quanto accaduto proprio in questa vicenda. Con il commissariamento (la cui durata massima non può essere superiore ai sei mesi), il consiglio federale di fatto decade insieme al presidente, come previsto dall'articolo 24. Gli organi, però, restano in prorogatio per garantire l'ordinaria amministrazione e gli atti considerati conservativi o indifferibili fino alla ricostruzione della nuova governance federale.