Niente multa per il Lecce dopo la protesta di Bergamno. Il Giudice Sportivo, tenuto conto dell'eccezionalità dell'accaduto, ha deciso di non punire il club pugliese. Nessuna multa, dunque, per i giallorossi, come si evince dal comunicato della Lega:
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato sei fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto e mezzo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, qualche istante prima dell'inizio della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
di Napoli Magazine
29/04/2025 - 16:09
Niente multa per il Lecce dopo la protesta di Bergamno. Il Giudice Sportivo, tenuto conto dell'eccezionalità dell'accaduto, ha deciso di non punire il club pugliese. Nessuna multa, dunque, per i giallorossi, come si evince dal comunicato della Lega:
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato sei fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto e mezzo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, qualche istante prima dell'inizio della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.