Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastandrea, dopo la 21esima giornata della Serie A, ha comminato ammende a Napoli, Venezia, Atalanta, Milan ed Hellas Verona. Di seguito, il comunicato nel dettaglio:
Ammenda di € 7.000,00 al Napoli per avere i suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno. Per avere inoltre, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1.
Ammenda di € 5.000,00 al Venezia per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1.
Ammenda di € 4.000,00 all'Atalanta per avere i suoi sostenitori, al 40° del primo tempo lanciato, sul terreno di giuoco, una bottiglietta in direzione dei calciatori della squadra avversaria e, per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1.
Ammenda di € 3.000,00 al Milan a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva.
Ammenda di € 2.000,00 all'Hellas Verona per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1.
di Napoli Magazine
21/01/2025 - 15:54
Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastandrea, dopo la 21esima giornata della Serie A, ha comminato ammende a Napoli, Venezia, Atalanta, Milan ed Hellas Verona. Di seguito, il comunicato nel dettaglio:
Ammenda di € 7.000,00 al Napoli per avere i suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno. Per avere inoltre, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1.
Ammenda di € 5.000,00 al Venezia per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1.
Ammenda di € 4.000,00 all'Atalanta per avere i suoi sostenitori, al 40° del primo tempo lanciato, sul terreno di giuoco, una bottiglietta in direzione dei calciatori della squadra avversaria e, per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1.
Ammenda di € 3.000,00 al Milan a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva.
Ammenda di € 2.000,00 all'Hellas Verona per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1.