Resta chiusa un'agenzia di scommesse a via del Maratoneta, a Napoli. Il Tar della Campania, sezione Quinta, come riporta Agipronews, ha infatti deciso di non sospendere il provvedimento con cui la Questura di Napoli aveva negato a una società l'autorizzazione ad aprire un locale in città. Il Tribunale, nel respingere la domanda cautelare, ha rilevato che non vi è continuità aziendale tra chi gestiva prima l'attività - che nel frattempo ha perso l'autorizzazione - e la nuova società. Per questo motivo, la richiesta va considerata come una "nuova apertura" e, quindi, deve rispettare tutte le condizioni previste dalla legge regionale, comprese le distanze obbligatorie dai luoghi sensibili. Inoltre, i giudici hanno anche osservato che le precedenti sentenze indicate dalla società ricorrente riguardavano casi diversi e quindi non possono essere applicate a questa situazione. La società, nel presentare ricorso, aveva richiesto una misura urgente per poter iniziare l’attività di raccolta scommesse, in attesa della decisione definitiva. Tuttavia, il Tar non ha accolto questa richiesta, respingendo la domanda cautelare e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese legali.
di Napoli Magazine
09/07/2025 - 15:10
Resta chiusa un'agenzia di scommesse a via del Maratoneta, a Napoli. Il Tar della Campania, sezione Quinta, come riporta Agipronews, ha infatti deciso di non sospendere il provvedimento con cui la Questura di Napoli aveva negato a una società l'autorizzazione ad aprire un locale in città. Il Tribunale, nel respingere la domanda cautelare, ha rilevato che non vi è continuità aziendale tra chi gestiva prima l'attività - che nel frattempo ha perso l'autorizzazione - e la nuova società. Per questo motivo, la richiesta va considerata come una "nuova apertura" e, quindi, deve rispettare tutte le condizioni previste dalla legge regionale, comprese le distanze obbligatorie dai luoghi sensibili. Inoltre, i giudici hanno anche osservato che le precedenti sentenze indicate dalla società ricorrente riguardavano casi diversi e quindi non possono essere applicate a questa situazione. La società, nel presentare ricorso, aveva richiesto una misura urgente per poter iniziare l’attività di raccolta scommesse, in attesa della decisione definitiva. Tuttavia, il Tar non ha accolto questa richiesta, respingendo la domanda cautelare e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese legali.