Calcio
SERIE C - Foggia, stangata del Giudice Sportivo: Zaccheria chiuso per quattro turni
20.04.2026 22:19 di Napoli Magazine
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Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C in merito alle gare della 37ª giornata di campionato. Questo il referto sui fatti di Monopoli-Foggia. Il Giudice Sportivo, rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta quanto segue:

A) i sostenitori della Società Foggia, posizionati nel Settore Ospiti, hanno lanciato: 1. prima dell’inizio della gara, prima che le squadre facessero il loro ingresso sul terreno di gioco, tre petardi e tre fumogeni sul terreno di gioco, che venivano prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco, senza danni materiali ma provocando il ritardo dell’inizio della gara; 2. durante la gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. al 95° minuto della gara, tre petardi e tre fumogeni sul terreno di gioco; un petardo nel recinto di gioco, provocava un danno ad un pannello pubblicitario LED posto in adiacenza del Settore Ospiti, causando la bruciatura per effetto della combustione del petardo stesso; 4. al 95° minuto della gara, una lattina di birra da 33 cl parzialmente piena e un involucro in plastica di un petardo, senza arrecare danno a persone e/o cose;

B) al 95° minuto della gara, un gruppo di circa venti sostenitori sfondava la porta che separa il Settore Ospiti dal recinto di gioco. Tre dei sostenitori che avevano sfondato la porta (due dei quali con il volto coperto da sciarpe ed uno con il volto coperto) accedevano al terreno di gioco dopo aver scavalcato i pannelli pubblicitari posti tra il recinto ed il terreno stesso. Uno dei sostenitori, con il volto travisato, dopo aver percorso alcuni metri sul terreno di gioco, faceva ritorno all’interno del Settore Ospiti. Un secondo sostenitore, anch’egli con il volto coperto, dopo aver percorso circa trenta metri sul terreno di gioco, veniva fermato dalle Forze dell’Ordine prontamente intervenute. Un terzo sostenitore, a volto scoperto, attraversava trasversalmente, correndo, il terreno di gioco fino a raggiungere il sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, situato sul lato opposto rispetto al Settore Ospiti e posto tra le due panchine all’esterno del centro del campo. Giunto dinanzi al sottopassaggio, sferrava un colpo di forte intensità allo Steward ivi presente, il quale nel frattempo aveva aperto il cancello scorrevole in alluminio a pavimento per consentire ai calciatori delle due squadre ed ai componenti della squadra Arbitrale di rientrare negli spogliatoi. Subito dopo il gesto compiuto ai danni dello Steward, il sostenitore veniva fermato dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti ed identificato unitamente ad altro sostenitore fermato ed autore dell’invasione. Lo Steward, dopo il predetto episodio, continuava a svolgere regolarmente le proprie mansioni sino al termine dell’incontro. Tali condotte costringevano l’Arbitro a sospendere la gara complessivamente per 11 minuti e 30 secondi; dopo che la situazione nel Settore Ospiti era tornata sotto controllo a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine, le squadre ed i componenti della squadra Arbitrale facevano ritorno sul terreno di gioco. Trascorso un ulteriore minuto e 30 secondi, il Responsabile dell’Ordine pubblico autorizzava la ripresa della gara, anche in considerazione del fatto che, a protezione della porta sfondata, era stato disposto un cordone di agenti della Polizia di Stato;

C) i sostenitori del Foggia hanno altresì danneggiato alcuni seggiolini posti nel Settore loro riservato; D) al 95° minuto della gara, circa l’80% dei 338 presenti nel Settore Ospiti intonava un coro gravemente minaccioso nei confronti dei giocatori della propria squadra, ripetuto per tre volte. Da quanto sopra esposto appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del FOGGIA. Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno determinato, anche in concreto, il ritardato inizio della gara e la sospensione della gara per undici minuti e 30 secondi da parte dell’Arbitro. Inoltre, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, della squadra Arbitrale e degli addetti ai servizi (uno dei quali è stato proditoriamente colpito da uno degli invasori) e hanno provocato danni all’impianto sportivo. Alla luce di quanto sopra esposto e osservato, nelle condotte di cui sopra si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 3 dell’art. 26 cit., impone l’inflizione, congiunta o disgiunta, anche di una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell’individuazione della sanzione più adeguata ed equamente commisurata alla gravità delle condotte perpetrate e alle conseguenze concrete che ne sono derivate, appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e) e cioè l’obbligo a carico della Società FOGGIA di disputare una o più gare a porte chiuse, oltre all’irrogazione di un’ammenda. La congrua graduazione della sanzione, commisurata alla gravità dei fatti scrutinati, appare quella di seguito indicata che tiene conto anche della circostanza che le condotte in esame sono state perpetrate mentre il gioco era in corso di svolgimento e che in conseguenze delle stesse i tesserati e la squadra Arbitrale hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco per il timore di evitare pericoli. Timore rivelatosi anche in concreto del tutto fondato in quanto uno degli invasori ha colpito con un colpo uno Steward presente sul campo. Ritenuta la continuazione, la misura della sanzione viene determinata in applicazione degli artt. 6, 8, lett. b) ed e), 13, comma 2, 25 e 26, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto). La misura medesima è attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. Per l’effetto, commina la sanzione della disputa di QUATTRO gare casalinghe di Campionato e/o di Coppa Italia alle quali parteciperà la società Foggia A PORTE CHIUSE e di EURO 10.000,00 di ammenda. Dispone che la sanzione della disputa delle quattro gare casalinghe ufficiali a porte chiuse sopra irrogata sia scontata in occasione della gara casalinga del Campionato immediatamente successiva alla pubblicazione del presente Comunicato e, per il rimanente, in occasione di tutte le altre gare ufficiali casalinghe delle due manifestazioni sopra indicate ivi compresa l’eventuale fase di Play Off e Play Out cui parteciperà la Società sanzionata.

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SERIE C - Foggia, stangata del Giudice Sportivo: Zaccheria chiuso per quattro turni

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20/04/2026 - 22:19

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C in merito alle gare della 37ª giornata di campionato. Questo il referto sui fatti di Monopoli-Foggia. Il Giudice Sportivo, rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta quanto segue:

A) i sostenitori della Società Foggia, posizionati nel Settore Ospiti, hanno lanciato: 1. prima dell’inizio della gara, prima che le squadre facessero il loro ingresso sul terreno di gioco, tre petardi e tre fumogeni sul terreno di gioco, che venivano prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco, senza danni materiali ma provocando il ritardo dell’inizio della gara; 2. durante la gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. al 95° minuto della gara, tre petardi e tre fumogeni sul terreno di gioco; un petardo nel recinto di gioco, provocava un danno ad un pannello pubblicitario LED posto in adiacenza del Settore Ospiti, causando la bruciatura per effetto della combustione del petardo stesso; 4. al 95° minuto della gara, una lattina di birra da 33 cl parzialmente piena e un involucro in plastica di un petardo, senza arrecare danno a persone e/o cose;

B) al 95° minuto della gara, un gruppo di circa venti sostenitori sfondava la porta che separa il Settore Ospiti dal recinto di gioco. Tre dei sostenitori che avevano sfondato la porta (due dei quali con il volto coperto da sciarpe ed uno con il volto coperto) accedevano al terreno di gioco dopo aver scavalcato i pannelli pubblicitari posti tra il recinto ed il terreno stesso. Uno dei sostenitori, con il volto travisato, dopo aver percorso alcuni metri sul terreno di gioco, faceva ritorno all’interno del Settore Ospiti. Un secondo sostenitore, anch’egli con il volto coperto, dopo aver percorso circa trenta metri sul terreno di gioco, veniva fermato dalle Forze dell’Ordine prontamente intervenute. Un terzo sostenitore, a volto scoperto, attraversava trasversalmente, correndo, il terreno di gioco fino a raggiungere il sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, situato sul lato opposto rispetto al Settore Ospiti e posto tra le due panchine all’esterno del centro del campo. Giunto dinanzi al sottopassaggio, sferrava un colpo di forte intensità allo Steward ivi presente, il quale nel frattempo aveva aperto il cancello scorrevole in alluminio a pavimento per consentire ai calciatori delle due squadre ed ai componenti della squadra Arbitrale di rientrare negli spogliatoi. Subito dopo il gesto compiuto ai danni dello Steward, il sostenitore veniva fermato dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti ed identificato unitamente ad altro sostenitore fermato ed autore dell’invasione. Lo Steward, dopo il predetto episodio, continuava a svolgere regolarmente le proprie mansioni sino al termine dell’incontro. Tali condotte costringevano l’Arbitro a sospendere la gara complessivamente per 11 minuti e 30 secondi; dopo che la situazione nel Settore Ospiti era tornata sotto controllo a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine, le squadre ed i componenti della squadra Arbitrale facevano ritorno sul terreno di gioco. Trascorso un ulteriore minuto e 30 secondi, il Responsabile dell’Ordine pubblico autorizzava la ripresa della gara, anche in considerazione del fatto che, a protezione della porta sfondata, era stato disposto un cordone di agenti della Polizia di Stato;

C) i sostenitori del Foggia hanno altresì danneggiato alcuni seggiolini posti nel Settore loro riservato; D) al 95° minuto della gara, circa l’80% dei 338 presenti nel Settore Ospiti intonava un coro gravemente minaccioso nei confronti dei giocatori della propria squadra, ripetuto per tre volte. Da quanto sopra esposto appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del FOGGIA. Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno determinato, anche in concreto, il ritardato inizio della gara e la sospensione della gara per undici minuti e 30 secondi da parte dell’Arbitro. Inoltre, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, della squadra Arbitrale e degli addetti ai servizi (uno dei quali è stato proditoriamente colpito da uno degli invasori) e hanno provocato danni all’impianto sportivo. Alla luce di quanto sopra esposto e osservato, nelle condotte di cui sopra si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 3 dell’art. 26 cit., impone l’inflizione, congiunta o disgiunta, anche di una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell’individuazione della sanzione più adeguata ed equamente commisurata alla gravità delle condotte perpetrate e alle conseguenze concrete che ne sono derivate, appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e) e cioè l’obbligo a carico della Società FOGGIA di disputare una o più gare a porte chiuse, oltre all’irrogazione di un’ammenda. La congrua graduazione della sanzione, commisurata alla gravità dei fatti scrutinati, appare quella di seguito indicata che tiene conto anche della circostanza che le condotte in esame sono state perpetrate mentre il gioco era in corso di svolgimento e che in conseguenze delle stesse i tesserati e la squadra Arbitrale hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco per il timore di evitare pericoli. Timore rivelatosi anche in concreto del tutto fondato in quanto uno degli invasori ha colpito con un colpo uno Steward presente sul campo. Ritenuta la continuazione, la misura della sanzione viene determinata in applicazione degli artt. 6, 8, lett. b) ed e), 13, comma 2, 25 e 26, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto). La misura medesima è attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. Per l’effetto, commina la sanzione della disputa di QUATTRO gare casalinghe di Campionato e/o di Coppa Italia alle quali parteciperà la società Foggia A PORTE CHIUSE e di EURO 10.000,00 di ammenda. Dispone che la sanzione della disputa delle quattro gare casalinghe ufficiali a porte chiuse sopra irrogata sia scontata in occasione della gara casalinga del Campionato immediatamente successiva alla pubblicazione del presente Comunicato e, per il rimanente, in occasione di tutte le altre gare ufficiali casalinghe delle due manifestazioni sopra indicate ivi compresa l’eventuale fase di Play Off e Play Out cui parteciperà la Società sanzionata.