Calcio
GIUDICE SPORTIVO - Serie B: una giornata di squalifica per 7 giocatori, ammende per Catanzaro, Pisa e Palermo
04.03.2025 17:50 di Napoli Magazine

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha squalificato per una giornata sette calciatori. Si tratta di Andrea Adorante della Juve Stabia, Francesco Cassata dello Spezia, Pietro Ceccaroni del Palermo, Cedric Gondo della Reggiana, Pietro Iemmello del Catanzaro, Luca Pandolfi e Alessandro Salvi del Cittadella.

Per quanto riguarda invece le società nel comunicato si legge quanto segue: premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Catanzaro, Cesena, Cosenza, Cremonese, Frosinone, Juve Stabia, Modena, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Sudtirol hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco due monete, una delle quali colpiva l'Arbitro sulla spalla, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un'asta di una bandiera, due bottiglie di plastica e alcuni bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica contenente liquido; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.

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GIUDICE SPORTIVO - Serie B: una giornata di squalifica per 7 giocatori, ammende per Catanzaro, Pisa e Palermo

di Napoli Magazine

04/03/2025 - 17:50

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha squalificato per una giornata sette calciatori. Si tratta di Andrea Adorante della Juve Stabia, Francesco Cassata dello Spezia, Pietro Ceccaroni del Palermo, Cedric Gondo della Reggiana, Pietro Iemmello del Catanzaro, Luca Pandolfi e Alessandro Salvi del Cittadella.

Per quanto riguarda invece le società nel comunicato si legge quanto segue: premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Catanzaro, Cesena, Cosenza, Cremonese, Frosinone, Juve Stabia, Modena, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Sudtirol hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco due monete, una delle quali colpiva l'Arbitro sulla spalla, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un'asta di una bandiera, due bottiglie di plastica e alcuni bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica contenente liquido; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.